Disperdere le ceneri di un defunto
Indice:
- Normative per la dispersione delle ceneri nelle varie regioni
- Come disperdere le ceneri
- Come conservare le ceneri del defunto
- Collocazione urna cineraria in cimitero
- Affidamento delle ceneri
- Come richiedere l’affidamento delle ceneri
Disperdere le ceneri del defunto fino a una ventina di anni fa era solo una scena dei film di oltreoceano. Era difficile allora pensare di poter disperdere le ceneri di un proprio caro e anche la cremazione non era una pratica comune.
La legge ha sempre ammesso la cremazione, a condizione che fosse il defunto a richiederla mediante volontà testamentaria o iscrizione ad associazioni per la cremazione. Ma, fino al 2001, le disposizioni legislative erano stringenti, al punto di permettere la conservazione delle ceneri in aree apposite dei cimiteri o in cappelle, templi appartenenti ad enti morali o anche in colombari privati.
Per questi ultimi erano richiesti ulteriori parametri:
- avere le stesse caratteristiche richieste per le nicchie cinerarie dei cimiteri comunali;
- avere una destinazione stabile;
- offrire garanzie contro eventuali profanazioni.
Con queste premesse legislative non era possibile avere la libertà di disperdere le ceneri di un proprio caro in luoghi particolari, anzi secondo le leggi in vigore tale pratica era ritenuta un reato punibile dal Codice Penale.
Con il passare del tempo e un sempre crescente ricorso alla pratica della cremazione anche i legislatori hanno dovuto adattarsi alle pressanti richieste di maggior libertà per la conservazione o dispersione delle ceneri.
Si deve attendere quindi la Legge 130 del marzo 2001 per avere la prima disponibilità da parte dei legislatori per la dispersione delle ceneri.
Secondo l’articolo 1, infatti, “la legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri“. Quindi per la prima volta si permette di disperdere le ceneri del defunto, a condizione che questo atto sia stato espressamente richiesto dal defunto e sia una sua precisa volontà testamentaria.
Sempre la Legge 130 provvede a derubricare l’allora reato di dispersione delle ceneri, apportando modifiche all’articolo 411 del Codice Penale. Non è più reato disperdere le ceneri a condizione che la pratica, oltre che richiesta espressamente dal defunto, sia autorizzata dall’Ufficiale dello stato civile.
Rimane reato se la dispersione viene eseguita senza l’autorizzazione dell’Ufficiale di stato civile e se eseguita con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto.
La legge disciplina la dispersione delle ceneri, consentendola in aree all’interno dei cimiteri specificatamente destinate allo scopo, in natura o in aree private. Rimane il divieto di disperdere le ceneri all’interno dei centri abitati. La dispersione in mare, laghi o fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti e natanti.
Per la dispersione in aree private è necessario avere il consenso dei proprietari, e deve avvenire all’aperto.
Inoltre nella legge si identifica chi è deputato a disperdere le ceneri, ovvero il coniuge o un altro familiare o il rappresentante legale dell’associazione di cui il defunto risultava iscritto al momento del decesso.
Se non fossero disponibili queste figure, la legge autorizza la dispersione per l’esecuzione delle volontà testamentarie del defunto ad opera di personale autorizzato dal comune.
Normative per la dispersione delle ceneri nelle varie regioni
La legge 130 è stata recepita anche dalle singole regioni che hanno emanato leggi regionali per l’attuazione della dispersione delle ceneri nelle modalità indicate dal legislatore.
La Regione Lombardia, con la Legge Regionale 22/2003, autorizza la dispersione delle ceneri secondo quanto disposto dal legislatore. Il Regolamento Regionale 6/2004 all’articolo 14 comma 1 sottopone la dispersione delle ceneri all’autorizzazione dell’Ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso. Si può delineare, quindi, una possibile misura ostativa alla dispersione se l’Ufficiale di stato civile, consultati i regolamenti comunali, non concede l’autorizzazione. In pratica la Regione Lombardia ha demandato ai singoli comuni la decisione di lasciare o meno disperdere le ceneri nel proprio territorio, al di fuori dello spazio concesso nel cimitero comunale.
Una decisione simile la rinveniamo nella Legge Regionale della Regione Campania 20/2006, in cui all’articolo 4 comma b consente la dispersione delle ceneri in aree naturali appositamente individuate dai singoli comuni o dalle provincie. In questo caso si contempla espressamente la dispersione in luoghi naturali, ma questi sono soggetti all’individuazione da parte dei singoli comuni. La dispersione in aree naturali, quindi, non può avvenire se non vi sono aree adibite dal regolamento comunale alla dispersione delle ceneri in natura.
La Regione Lazio, con la Legge Regionale 28/2006, ha recepito integralmente il testo della Legge 130, non specificando ulteriori limitazioni.
Mentre la Regione Toscana, con la Legge Regionale 29/2004, all’articolo 4 è stata più dettagliata nel fornire le indicazioni relative alle aree in cui disperdere le ceneri, contemplando la dispersione in montagna ad una distanza superiore a duecento metri dai centri abitati e in mare a oltre mezzo miglio dalla costa. All’articolo 5 rimanda ai regolamenti comunali in compito di disciplinare la dispersione.
Come si è visto la dispersione delle ceneri è comunque consentita anche dalle Leggi Regionali. Per quanto riguarda le aree naturali in cui è consentito disperdere le ceneri del defunto, l’ultima parola spetta ai singoli comuni, che nei regolamenti di polizia mortuaria possono adibire alcune aree o consentire la dispersione nell’intero territorio comunale a patto che avvenga ad una distanza adeguata dal centro abitato. Oltre ad ottenere il permesso alla dispersione all’ufficiale di stato civile, nel caso le volontà del defunto fossero di essere disperso in piena natura, è sempre bene chiedere se e dove questo sia consentito.
Come disperdere le ceneri
Come abbiamo visto la dispersione delle ceneri può avvenire o in un’area cimiteriale appositamente dedicata o in natura, in aree definite dai singoli comuni o in mare o acqua dolce.
Dispersione delle ceneri nei cimiteri comunali
All’interno dei cimiteri questa pratica è consentita solo se i cimiteri dispongono di un area appositamente attrezzata per raccogliere le ceneri dei defunti.
Nei cimiteri che non dispongono di un giardino del ricordo si ottempera alla volontà del defunto disperdendo le ceneri nel cinerario comune. Questo sistema risulta essere in contraddizione con quanto desiderato dal de cuius quando era ancora in vita, perché anziché essere liberate in natura, le ceneri vanno a sovrapporsi a quelle di altre persone, e rimangono confinate nel cimitero comunale.
Una soluzione che avvicina la volontà del defunto alla dispersione all’interno del cimitero è data dalla dispersione nei “giardini dei ricordi” presenti nelle grandi città.
Questi giardini sono aree progettate per disperdere le ceneri, e sono costituite da un area ben delimitata all’interno del cimitero in cui sono stati realizzati dei percorsi che conducono al luogo in cui saranno sparse le ceneri.
Il luogo della dispersione è generalmente realizzato in sassi o in pietra. Le ceneri vengono disperse sulla superficie delle rocce o dei sassi e dell’acqua nebulizzata permette di raccogliere le ceneri che vengono così rimosse e, trasportate dall’acqua, disperse singolarmente. Non è proprio come disperdere le ceneri su una vetta della montagna o in mezzo al mare, comunque è un sistema pratico per adempiere alla volontà del defunto senza il rimorso di aver svolto il compito in maniera anonima e senza dispersione in natura come la pratica di spandere le ceneri nel cinerario comune.
Per quanto riguarda la dispersione ceneri in mare, dovendo essere eseguita a non meno di mezzo miglio dalla costa, bisogna richiedere l’autorizzazione alla Capitaneria di Porto competente. L’autorizzazione difficilmente sarà concessa durante il periodo estivo, quando le nostre coste si riempiono di bagnanti.
La dispersione delle ceneri in natura, come abbiamo visto, può presentare delle difficoltà nell’essere eseguita nel luogo prescelto, ma con un po’ di pazienza e buonsenso si può esaudire la volontà del nostro caro di ritornare alla natura come cenere portata dal vento.
Come conservare le ceneri del defunto
La cremazione e la conservazione delle ceneri sono regolate sia dalla citata Legge 130 sia dal regolamento di polizia mortuaria.
L’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, dopo aver avuto il nulla osta dal medico necroscopo, che dovrà valutare che il cadavere non presenti segni di morte in seguito a un fatto delittuoso. Quest’ultimo ha l’obbligo di raccogliere e conservare per un periodo di dieci anni alcuni campioni cutanei e liquidi biologici, nel caso divenissero necessari per eventuali indagini giudiziarie.
Ottenuto il nulla osta il corpo viene cremato in appositi centri e le ceneri vengono consegnate, secondo quanto prescritto dalla legge, in urne sigillate recanti i dati anagrafici del defunto (nome, cognome data di nascita e data di morte).
A questo punto, per la conservazione delle ceneri, si prospettano due soluzioni:
- riporle nei colombari messi a disposizione dai cimiteri comunali;
- affidarle ad un congiunto.
Collocazione urna cineraria in cimitero
La cremazione, a differenza della tumulazione o inumazione di un cadavere non cremato, non richiede precauzioni particolari per il suo posizionamento in loculi o cellette cinerarie. Il corpo è già stato decomposto dalla combustione, e le ceneri non presentano problemi igienico-sanitari dovuti alla decomposizione.
Quindi è possibile, se il regolamento comunale lo consente, tumulare le ceneri in un loculo in cui sia già presente un feretro di un parente, o di tumularle in appositi colombari dedicati alle urne cinerarie, le cui dimensioni sono stabilite dai regolamenti di polizia mortuaria dei singoli comuni.
Possono inoltre essere sepolte in tombe di famiglia, o inumate.
La collocazione in un cimitero comunale prevede comunque che le urne cinerarie non siano a vista, ma protette da chiusure lapidee contro le possibili profanazioni. Le chiusure riporteranno gli stessi dati anagrafici presenti sull’urna.
Affidamento delle ceneri
L’affidamento delle ceneri consiste nel lasciare in custodia a una singola persona l’urna cineraria contenente le ceneri del defunto. Questa persona spesso viene espressamente indicata nelle volontà del defunto, e deve essere un familiare con precedenza al coniuge, quindi degli altri parenti più prossimi.
La persona designata dal defunto può rifiutare l’affidamento delle ceneri, e tale rinuncia deve essere formulata per iscritto. L’urna cineraria viene quindi rimessa ai parenti che designeranno chi custodirà le ceneri. In quest’ultimo caso l’urna può essere affidata, se la decisione degli aventi diritto è unanime, anche ad un parente di grado maggiore, come, per esempio, un nipote.
La legge prescrive che le ceneri siano tutelate da un colombario che presenti sufficienti garanzie per la non profanazione delle ceneri. Ciò non significa che chi riceve in affidamento le ceneri si metta a costruire un colombario nel salotto, ma con il termine colombario si intende uno spazio dedicato e protetto nel quale l’urna cineraria verrà collocata, al riparo quindi da urti o altro che possa provocarne la caduta e una rottura con la dispersione di parte delle ceneri.
Con l’affidamento è importante sottolineare che, secondo il regolamento di polizia mortuaria, l’urna cineraria deve trovarsi in una località ben definita e che il suo contenuto non può essere diviso e distribuito in più urne. Le ceneri e l’urna cineraria diventano quindi un unico corpo inseparabile.
Al momento di ricevere l’urna deve essere messo a verbale l’avvenuta consegna e da quel momento l’urna cineraria non può più essere spostata dal luogo in cui verrà posta. In caso di trasloco in una abitazione diversa deve essere richiesta una autorizzazione specifica per spostare nella nuova casa l’urna contenente le ceneri del defunto.
Le regioni, nell’affidamento delle ceneri, adottano diversi regolamenti, e in alcune regioni è consentita una rotazione dell’affidamento tra parenti. Nel caso in cui le ceneri siano affidate alla consorte del defunto, quando verrà a mancare l’affidamento delle ceneri passerà al figlio primogenito, che a sua volta dovrà dichiarare il luogo di conservazione dell’urna, richiedendo anche una autorizzazione al trasporto.
Alcune regioni anziché porre al centro dell’attenzione legislativa e amministrativa il luogo in cui sono affidate le ceneri pongono la persona affidataria in posizione predominante, ragionando in termini di custodia personale, venendo incontro anche ai mutamenti della società in cui sono sempre più presenti convivenze e coppie di fatto. Questo approccio legislativo, seppur divergente dalla Legge 130, risulta più pratico evitando richieste di autorizzazione al trasferimento nel caso di traslochi o di separazioni, in quanto l’urna cineraria seguirebbe l’affidatario nella sua nuova residenza, a patto che rimanga entro i confini della regione.
Come richiedere l’affidamento delle ceneri
Se una persona viene designata dal defunto come affidataria delle proprie ceneri, o manifestata dal coniuge o dal parente più prossimo in assenza del coniuge, deve fare una richiesta scritta all’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.
Nell’istanza dovranno essere indicati i dati anagrafici e la residenza del richiedente oltre a quelli del defunto le cui ceneri sono oggetto di affidamento.